SOCIO? ASSICURATO!

 

L'assicurazione viaggia con la tessera

Sono assicurati tutti i soci in tutte le attività e iniziative istituzionali organizzate sia dalle strutture centrali che da quelle territoriali del CAI.

 

MASSIMALI E COSTI 2021

A) COPERTURE ASSICURATIVE per i SOCI

POLIZZA INFORTUNI SOCI IN ATTIVITA’ SOCIALE

Massimali Combinazione A:

Caso morte € 55.000,00

Caso invalidità permanente € 80.000,00

Rimborso spese di cura € 1.600,00

Premio: compreso nel tesseramento

Massimali Combinazione B:

Caso morte € 110.000,00

Caso invalidità permanente € 160.000,00

Rimborso spese di cura € 2.000,00

Premio: aggiuntivo annuo per accedere alla combinazione B € 4,00.

Ogni anno al momento del rinnovo della tessera è possibile decidere se optare per il r

addoppio dei massimali assicurativi o no.

Per i non soci è possibile stipulare l’assicurazione giornaliera al costo di 5 euro presso la sede
CAI il venerdì sera dalle 21.00.

Coperture attive con l’iscrizione al Club Alpino Italiano

Innanzitutto presentiamo le coperture assicurative attive quando ci si iscrive al Club Alpino Italiano.

Soccorso Alpino soci

Si tratta di una copertura del ramo Infortuni, riconosciuta ai soci Cai, a partire dalla data di iscrizione o di rinnovo. La polizza ha decorrenza dal 1°Aprile di ciascun anno in corrispondenza dal termine del periodo di rinnovo del tesseramento. Prevede:

la corresponsione di una diaria da ricovero ospedaliero e il rimborso di tutte le spese sostenute per l'opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta, di persone ferite, morte, disperse e comunque in pericolo di vita nell’ambito europeo, durante la pratica dell'alpinismo, dell'escursionismo in montagna, dell'escursionismo con utilizzo di mountain bike al di fuori delle strade statali provinciali e comunali nonché della speleologia, del torrentismo. Non è estesa: agli eventi dipendenti da alpinismo agonistico e di spettacolo.

Responsabilità Civile

La garanzia di Responsabilità Civile attivata annualmente dalla Sede Centrale prevede: la copertura per danni imputabili all’ “Assicurato” (CAI sede Centrale, Sezioni, sottosezioni, raggruppamenti territoriali, organi tecnici centrali e periferici, Soci e non soci del CAI) cagionati a terzi, a cose e/o animali durante le attività svolte e/o organizzate in ambito CAI dall’Assicurato, sempre che l’evento sia in rapporto di causalità con lo svolgimento e/o l’organizzazione dell’attività.

Non è estesa: alla R.C. imputabile all’ “Assicurato” per i danni a terzi derivanti da errori od omissioni di carattere meramente amministrativo o regolamentari propri o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

- alla R.C. per i danni a terzi derivanti dalla propria attività personale (extra ambito CAI.)

Tutela legale per le Sezioni

La garanzia attivata dalla Sede Centrale dal 2007, prevede: il rimborso delle spese legali e peritali occorrenti alle Sezioni per la difesa dei loro interessi in sede giudiziale, in relazione ai procedimenti penali derivanti dall’attività sezionale. Le garanzie di polizza valgono per i Presidenti delle Sezioni, i componenti dei Consigli direttivi e i Soci iscritti, nell’ambito delle funzioni istituzionali e statutarie loro attribuite per lo svolgimento dell’attività sezionale. La polizza di Tutela Legale opera nel caso tali soggetti siano indagati o imputati in un procedimento penale con l’accusa di aver commesso un reato nello svolgimento dell’attività sezionale, per atti compiuti involontariamente (contravvenzioni e/o delitti colposi ). Una particolare estensione riguarderà i soli Presidenti e Consiglieri, per i quali la garanzia opererà anche quando l’imputazione penale riguardi atti compiuti volontariamente (delitti

dolosi); in questo caso però la garanzia scatterà solo se, esaurito il giudizio, sarà stata accertata l’assenza di dolo e quindi l’involontarietà del fatto.

Non è estesa : ai procedimenti civili e a quelli amministrativi.

Denunce sinistri: come denunciarli

La Sezione deve segnalare il sinistro (infortunio o richiesta di risarcimento danni) inviando apposita comunicazione via fax al n. 02.205723201 o tramite raccomandata A/R all’ufficio Assicurazioni della Sede centrale di Via Petrella 19 Milano, entro 10 giorni dall’accaduto, salvo il caso di incidente mortale per il quale la comunicazione deve essere immediata.

Per quanto riguarda la denuncia di sinistro - responsabilità civile (modulo 11) e denuncia di sinistro - infortunio (modulo 11 bis) occorre riportare la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dell’ infortunati ,dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro, salvo il caso di incidente mortale per il quale bisogna darne immediato avviso via fax, alla Sede centrale.

In ogni caso, sarà cura dell’ufficio Assicurazioni aprire la pratica presso l’agenzia assicurativa competente e darne comunicazione all’interessato. Sarà compito dell’interessato produrre tutta la documentazione richiesta dalla Compagnia assicuratrice (es. fatture originali di spesa) ai fini della liquidazione del sinistro.

Per quanto concerne i recuperi eseguiti dalle squadre del Soccorso Alpino, in caso di intervento di una stazione del C.N.S.A.S. - su territorio nazionale – è sufficiente l’invio del rapporto informativo da parte del capo stazione C.N.S.A.S. Per questo si raccomanda ai soci di comunicare ai membri del C.N.S.A.S. intervenuti i dati anagrafici, la sezione di appartenenza nonchè di documentare la regolarità della loro iscrizione al CAI.

In caso di interventi effettuati da strutture diverse dal C.N.S.A.S., o in collaborazione con lo stesso (elisoccorso, 118 etc.) sia sul territorio nazionale che in altre montagne europee, la Sezione o l’interessato, immediatamente dopo l' intervento dovranno inviare la segnalazione di intervento alla segreteria del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Via E. Petrella 19 - 20124 Milano tel. 02/29530433 fax 02/29530364.

Allo stesso indirizzo dovranno essere inoltrate tempestivamente tutte le fatture e le ricevute delle spese sostenute per il recupero.

Attenzione alla prescrizione !

E’ importante ricordare che il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento, sotto perdita del relativo diritto, ai sensi dell’art. 2952 del Codice civile, è di un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda; sono fatti salvi eventuali atti interruttivi della prescrizione medesima, a mezzo raccomandata di rischiesta risarcitori